14 Ottobre 2015

Determinazione del Tasso Effettivo Globale

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Si segnala una recente ordinanza del Trib. Avellino 28.9.2015 (allegato) in tema di usura bancaria, nella quale il giudice ha formulato al CTU i seguenti quesiti:

– “nel valutare il superamento del tasso soglia, [il CTU] consideri ‘qualsiasi commissione e remunerazione a qualsiasi titolo e spesa’ (anche spese di assicurazione e spese di estinzione anticipata), fatta eccezione solo di imposte e tasse dovute per legge” [nel recente passato si sono già espressi a favore dell’inserimento della penale di anticipata estinzione nel calcolo del TEG il Trib. Pescara 28.11.2014 e il Trib. Bari 12.12.2014]

– “in particolare, il CTU effettui un doppio calcolo nel valutare il superamento del tasso soglia: il primo prendendo in considerazione solo gli  interessi convenzionali come sopra esposto (oltre a tutte le remunerazioni, commissioni e spese); il secondo includendo sin dall’inizio gli interessi di mora pattuiti” [la sommatoria, ai fini della determinazione del TEG, dei tassi di interesse corrispettivi e moratori, mai avallata da Cass. 350/2013, è esclusa dalla giurisprudenza dominante: cfr. Trib. Verona 12.9.2015; Trib. Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Milano 29.1.2015, 12.3.2015 e 16.7.2015; Trib. Torino 20.6.2015; Trib. Roma 27.5.2015; Trib. Bari 23.4.2015; Trib. Padova  17.2 e 10.3.2015; Trib. Roma 2.3.2015; Trib. Reggio Emilia 24.2.2015; Trib. Padova 27.1.2015; Trib. Treviso 9.12.2014; Trib. Venezia 27.11.2014; Trib. Cremona 30.10.2014; Trib. Udine 26.9.2014; Trib. Torino 17.9.2014; Trib. Napoli 15.9.2014; Trib. Roma 3.9.2014; Trib. Torino 10.6.2014; Trib. Milano 22.5.2014; Trib. Verona 27.4.2014; Trib. Napoli 15 e 18.4.2014; Trib. Treviso 11.4.2014; Trib. Verona 9.4.2014; Trib. Trani 3.2.2014 e 10.3.2014; Trib. Milano 28.1.2014; Trib. Trani 25.1.2014; Trib. Brescia 16.1.2014]

– “laddove nella interpretazione del contratto si evinca che il tasso di mora convenuto non si sommi al tasso convenzionale ma sia sostitutivo di questo, verifichi la usurarietà del solo tasso di mora (cumulato con tutte le commissioni remunerazioni e spese)” [la necessità di indagare la disciplina contrattuale degli interessi di mora è sostenuta anche da Trib. Parma 25.7.2014, Trib. Siena 17.4.2015 e Trib. Savona 2.9.2015; esclude che nel calcolo del tasso effettivo di mora debbano essere ricompresi gli oneri connessi alla erogazione del credito Trib. Milano 16.7.2015]