1 Ottobre 2019

Delibera di compenso del socio amministratore: spunti di riflessione

di Virginie Lopes, Avvocato Scarica in PDF

Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese Sentenza del 12 luglio 2019

Parole chiave: società – società a responsabilità limitata – azione di responsabilità contro gli amministratori – conflitto di interessi – socio, in genere

MassimaLa congruità e proporzionalità del compenso deve essere valutata con riguardo alla natura ed ai compiti dell’amministratore, al corrispettivo corrente nel mercato per prestazioni analoghe e, in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all’andamento economico della società.

Non può quindi procedersi all’annullamento di una delibera assembleare di S.r.l. per conflitto di interessi del socio amministratore, derivante dalla sua partecipazione alla votazione di una delibera avente ad oggetto la determinazione del compenso spettantegli, qualora non sussista una irragionevole sproporzione tra il compenso medesimo e i compiti dell’amministratore.

Disposizioni applicate: artt. 2467 c.c., 2476 c.c., 2479 ter c.c..

Con la sentenza in esame, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna si è pronunciata in merito (i) al possibile annullamento per conflitto di interessi ex art. 2479 ter c.c. della delibera assembleare mediante la quale era stato deciso l’aumento del compenso del socio Presidente del Consiglio di Amministrazione di una S.r.l. a fronte dell’irragionevolezza e assenza di giustificazione del suddetto compenso, nonché (ii) alla possibile responsabilità dei soci per aver proposto e deliberato un simile aumento.

Nel caso in esame, il Fallimento aveva convenuto in giudizio i soci della società fallita, affinché (i) venisse accertata la loro responsabilità quali ex amministratori della società poi fallita e (ii) gli stessi venissero conseguentemente condannati al risarcimento del danno.

Infatti, il Fallimento lamentava che i soci, con una delibera assunta nel gennaio 2010 (in epoca antecedente al fallimento) avessero disposto un aumento eccessivo dei compensi del socio Presidente del CdA, nonostante il fatto che quest’ultimo avesse comunicato, durante un’assemblea tenutasi pochi mesi prima dell’adozione della suddetta delibera, un calo improvviso del fatturato della società, poi confermato dalla chiusura del bilancio relativo all’esercizio 2010 con un risultato di poco superiore ai 1.000,00 Euro.

In particolare, il Fallimento sottolineava che il compenso del Presidente del CdA fosse diventato, per gli anni 2010 e 2011, cinque volte superiore a quello riferito all’anno 2009, precisando che il compenso era stato interamente versato nel 2010 e soltanto parzialmente nel 2011. Di conseguenza, era stato iscritto a bilancio 2013 il relativo debito e il socio Presidente del CdA era stato ammesso al passivo, in via chirografaria, per la quota di compenso non percepita in relazione all’anno 2011 (oltre agli interessi).

A fronte di quanto precede, il Fallimento riteneva che la delibera relativa all’aumento di tale compenso potesse essere oggetto di annullamento per conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2479 ter c.c. (il quale, nel suo secondo comma, dispone che le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società sono impugnabili a norma del primo comma dell’art. 2479 ter, qualora possano recare danno alla società) e altresì che i soci potessero essere ritenuti responsabili per aver proposto e deliberato un simile aumento.

Dal canto loro, i soci eccepivano l’erroneità dei compensi del Presidente del CdA così come indicati dal Fallimento, precisando che l’amministratore aveva invero percepito negli anni 2010 e 2011 somme del tutto irrisorie e che il riferimento del Fallimento a quanto avvenuto nell’anno 2009 non fosse pertinente posto che, da una parte, l’incremento del compenso oggetto di contestazione era già stato deliberato nel 2008 e rimasto immutato fino al 2011 e che, dall’altra, la parziale erogazione dello stesso con riferimento all’anno 2009 era stato unicamente frutto di un errore intervenuto nell’elaborazione delle buste paga.

Il Tribunale di Bologna ha ritenuto (i) infondata l’eccezione del Fallimento relativa all’eccessività dell’aumento del compenso del Presidente del CdA deliberato nel 2010, rispetto a quello previsto per l’anno 2009 e (ii) che l’aumento del compenso del Presidente del CdA fosse in linea con le retribuzioni previste dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali in relazione al periodo 2009-2013.

Ciò premesso, la sentenza in esame rappresenta l’occasione per una riflessione in tema di finanziamento dei soci.

Al riguardo, si ritiene che la questione sarebbe probabilmente stata risolta diversamente laddove il pagamento del compenso deliberato fosse avvenuto nell’anno antecedente la dichiarazione di fallimento; infatti, la circostanza che, per diversi anni, il socio Presidente del CdA non avesse percepito l’intero compenso deliberato a suo favore già anni prima, configura in concreto una forma di finanziamento da parte del socio in favore della società ai sensi dell’art. 2467 c.c..

Come noto, in tema di finanziamento da parte del socio, la dottrina più autorevole ritiene che la regola della postergazione debba trovare applicazione anche nel caso di forme indirette di finanziamento utilizzate per garantire liquidità alla società, ricomprendendo nella nozione di finanziamenti in qualsiasi forma effettuati prevista dall’art. 2467, 2° comma c.c. “qualsiasi forma di trasferimento di disponibilità” (così, Portale, in Banca, borsa, tit. cred. 03, I, p. 680; Irace in Sandulli, Santoro (a cura di), La riforma delle società, Torino, 2013, p. 342, Cagnasso in Trattato di diritto commerciale, a cura di Cottino, Padova, p. 104).

Sul punto, anche la giurisprudenza di merito ha inteso dare un’interpretazione estensiva del concetto di finanziamento da parte del socio; degna di interesse, in tema, è una pronuncia del 2015 del Tribunale di Reggio Emilia nella quale l’organo giudicante aveva ritenuto che trasferimenti di denaro derivanti da rapporti di fornitura di merci e di servizi ben potevano essere considerati finanziamenti da parte del socio, tenuto conto del fatto che le forniture di beni o servizi, così come l’erogazione di altre utilità assolvono, da un punto di vista finanziario, alla stessa funzione della dazione di denaro (sent. Tribunale di Reggio Emilia del 10 giugno 2015 in IlFallimentarista.it 15, 16/6).

Ancora, in una sentenza del 13 ottobre 2016, anche il Tribunale delle Imprese di Milano aveva affermato che “l’art. 2467 c.c. formalizza la fattispecie “finanziamento dei soci” nella forma più estesa possibile: il dettato normativo parla, infatti, di finanziamenti in qualunque forma effettuati, in modo da ricomprendervi anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito” (Trib. Milano, Sez. Impresa, n. 11243 del 13 ottobre 2016, in Ilsocietario.it 2016, 20 dicembre 2016).