22 Maggio 2018

Deducibilità trasferte professionisti: la nuova disciplina

di Redazione Scarica in PDF

Il trattamento fiscale delle spese di vitto e alloggio sostenute dai soggetti esercenti attività di lavoro autonomoè stato oggetto di numerosi interventi nel corso degli ultimi anni. Da ultimo, consta l’intervento contenuto nella L. 81/2017 (josb act autonomi) che di fatto ha ammesso la piena deducibilità dei costi analiticamente addebitati ai clienti a favore dei quali è stata sostenuta la trasferta.

Il rigo RE15 del modello Redditi 2018 è stato quindi opportunamente modificato per tenere conto delle diverse tipologie di spesa e, conseguentemente, del diverso trattamento fiscale ad esse riconosciuto.

Le spese di vitto e alloggio

La disciplina delle spese di vitto e alloggio sostenute dai professionisti è regolata dall’articolo 54 comma 5 Tuir che ne stabilisce una rilevanza limitata e parametrata all’ammontare dei compensi percepiti“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”

Dette spese devono essere indicate in colonna 1 del rigo RE15, per il 75% del loro ammontare, ossia al netto della decurtazione prevista per le spese di vitto e alloggio. Le istruzioni precisano che il parametro di riferimento per il calcolo del tetto dell’importo deducibile è dato dalla differenza tra l’importo indicato al rigo RE6 (totale compensi) e l’importo indicato nel rigo RE4 (plusvalenze patrimoniali).

L’articolo 8, comma 1, L. 81/2017 sostituisce (con decorrenza dal 1.1.2017) il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 stabilendo che: I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”

Al fine di garantire l’inerenza della spesa sostenuta dal professionista, è imposto l’analitico riaddebito nella fattura emessa nei confronti del committente che ha richiesto la consulenza per la quale è stata effettuata la trasferta. Conseguentemente, ogni addebito generico o forfettario non permetterà l’integrale deduzionedelle relative spese, che quindi sconteranno le limitazioni previste al primo periodo.

Pertanto, quando il professionista sostiene la spesa e la riaddebita, detta spesa diviene integralmente deducibile, sfuggendo tanto al tetto del 2% dei compensi percepiti nel corso del periodo d’imposta, quanto alla limitazione del 75% propria delle spese di vitto e alloggio.

Queste spese vanno allocate, per l’integrale importo sostenuto, in colonna 2 del rigo RE15.

In colonna 3 va indicato l’importo totale delle spese di vitto e alloggio deducibili, corrispondente alla somma di colonna 1 (nel limite del 2% dei compensi come precedentemente individuati) e colonna 2 (queste per l’importo integrale).

Articolo tratto da “Euroconferencenews“