23 Gennaio 2018

Finanziamento soci e prescrizione del credito

di Redazione Scarica in PDF

Il finanziamento del socio a favore della società è soggetto a prescrizioneDopo quanti anni si prescrive? E, soprattutto, la prescrizione del credito può comportare la rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabilein capo alla società?

Una delle più recenti pronunce riguardante le problematiche in esame risale al marzo 2017 e si sofferma sui termini di prescrizione del credito vantato dal socio nei confronti di una società in nome collettivo, e, nello specifico, sull’applicabilità dell’articolo 2494 cod. civ., in forza del quale “si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese”.

Con la sentenza n. 6561 del 14.03.2017 la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “è invero consolidato orientamento di questa Corte che la prescrizione solo quinquennale, che viene dettata nel comma 1 dell’art. 2949, non abbia portata smisurata, bensì ristretta. La stessa riguarda unicamente, cioè, i diritti che derivano darapporti inerenti all’organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto sociale, nonché da rapporti relativi alle situazioni propriamente organizzative determinate dal successivo svolgimento della vita sociale”.

Deve pertanto ritenersi che la fattispecie del recupero delle somme versate in società a titolo di finanziamento soci non rientri nell’ambito della prescrizione quinquennale, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal rapporto sociale, ma in un mero accordo tra le parti per la concessione di una somma a titolo di finanziamento.

Tutto ciò premesso, e considerato il termine ordinario decennale di prescrizione, dubbi potrebbero sorgere con riferimento alle società di capitali, i cui soci, come noto, ogni anno approvano il bilancio di esercizio.

In questo caso, l’approvazione del bilancio può configurare una ricognizione di debito idonea ad interrompere la prescrizione?

Sul punto pare utile richiamare la sentenza della CTR Bari del 16.12.2010, con la quale è stato stabilito che “laiscrizione in bilancio dei surrichiamati finanziamenti, e quindi del conseguente debito verso i soci, equivale a riconoscimento di debitoimpedendone la prescrizione avendo effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2944 c.c., con la conseguenza che i relativi importi non possono costituire una sopravvenienza attiva. Per univoca e costante giurisprudenza, alla quale questa Commissione convintamente aderisce, in materia di scritture contabili, il dato risultante dal bilancio di una s.r.l., come nel caso di specie, ha la stessa efficacia di unaricognizione di debito pur trattandosi di un atto non negoziale (cfr. Cass. Civ. 8248/00, 5324/05)”.

Considerata la mancanza di chiarimenti ufficiali, e tenuto conto dei contrasti interpretativi sorti, si ritiene tuttavia preferibile interrompere i termini di prescrizione con un atto di costituzione in mora del debitore-società, prima del decorso dei dieci anni.

La richiamata sentenza della CTR Bari assume poi, ovviamente, rilievo anche ai fini fiscali, considerato che scaturisce da un ricorso avverso un avviso di accertamento del 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto un maggior reddito derivante da una sopravvenienza attiva in capo ad una Srl, in quanto “nell’anno 2004 erano trascorsi i termini, previsti dall’art. 2949 c.c. per la restituzione dei finanziamenti del 2000, operati dai soci“.

I Giudici della CTR Bari, escludendo l’intervenuta prescrizione del credito, non si sono tuttavia pronunciati sugli eventuali effetti fiscali della stessa.

Si rende quindi necessario ricordare che la CTR L’Aquila, con la sentenza 54 dell’11.07.2012 (sempre riguardante una Srl), aveva chiarito che l’eventuale prescrizione del credito non consentiva di rilevare una sopravvenienza attiva, in forza della precedente formulazione dell’articolo 88 Tuir, che, come noto, prevedeva che “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti…“.

Oggi la norma è stata modificata, e prevede che “la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienzaattiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero”.

Considerata la nuova disposizione normativa, pertanto, nell’anno di intervenuta prescrizione il socio dovrebbe comunque trasmettere alla società una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore del credito.

Da ultimo pare utile sottolineare che, se da un lato il finanziamento del socio è soggetto a prescrizione, dall’altro l’articolo 2467 cod. civ. prevede comunque la postergazione dei finanziamenti “concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivosquilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Ricorrendo quest’ultima fattispecie, pertanto, l’approssimarsi del termine di prescrizione non consente comunque alla società la restituzione degli importi a debito.

Articolo tratto da “Euroconferencenews“