27 Febbraio 2018

Credito di rivalsa Iva dei professionisti: privilegio non retroattivo

di Redazione Scarica in PDF

Come noto, prima dell’intervento operato dal legislatore con la legge di Bilancio 2018, il credito di rivalsa Iva di un professionista per prestazioni a favore di imprenditore poi dichiarato fallito:

  • non godeva del privilegio generale sui mobili per i compensi dei professionisti di cui all’articolo 2751 bis, n. 2), cod. civ.,
  • non poteva in nessun caso essere considerato tra le spese prededucibili, anche se la fattura per il relativo compenso era stata emessa in costanza di fallimento e l’Iva era stata quindi detratta dal fallimento stesso (Corte di Cassazione, sentenza n. 1034 del 17.01.2017),
  • godeva del privilegio speciale di cui agli articoli 2758 e 2772 cod. civ., danneggiando così tutti i professionisti le cui prestazioni non riguardavano uno specifico bene (si ricorda infatti, a tal proposito, che i crediti di rivalsa Iva godono del privilegio sui beni mobili/immobili ai quali si riferisce il servizio).

L’articolo 1, comma 474, L. 205/2017, ha quindi oggi riformato l’articolo 2751 bis, n.2) cod. civ., estendendo il privilegio generale sui mobili prima riferito ai soli compensi del professionista al contributo integrativo da versare alla cassa di previdenza ed assistenza ed al credito di rivalsa per l’imposta sul valore aggiunto.

Purtuttavia, la citata disposizione di legge non prevede specifici termini di decorrenza ai fini della sua applicazione, sicché dubbi sono sorti con riferimento alla sua applicabilità ai crediti Iva dei professionisti già maturati alla data del 01.01.2018.

In generale non può che trovare applicazione l’articolo 11, comma 1, Preleggi, in forza del quale la legge non dispone che per l’avvenire. D’altra parte, in tutti i casi in cui il legislatore ha voluto riconoscere efficacia retroattiva alle disposizioni in tema di privilegi lo ha espressamente stabilito (articolo 234 Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitoriearticolo 66 L. 153/1969articolo 15 L. 426/1972articolo 1 L. 44/1994articolo 23, commi 37 e ss., D.L. 98/2011).

Resta però da comprendere se la legge applicabile debba essere individuata in quella vigente alla data in cui il credito è sorto o in quella della data di azionamento del credito stesso: se, infatti, alla norma dovesse essere riconosciuta natura processuale, la stessa dovrebbe trovare applicazione con riferimento a tutti i crediti azionati (e non sorti) dal 01.01.2018 (Corte di Cassazione, sentenza n. 1622 del 28.10.1994).

Invero, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 170 del 04.07.2013 ha ritenuto che “secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere”. Purtuttavia, è da sottolineare che la pronuncia appena richiamata faceva riferimento ad una modifica normativa con riferimento alla quale il legislatore aveva espressamente stabilito la retroattività, concentrando quindi la sua analisi sulla portata della retroattività stessa.

Tra l’altro la ricostruzione operata contrasta con le conclusioni successivamente raggiunte dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali sono intervenute chiarendo che “le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, che nel caso di specie non sussiste, il principio generale di cui all’articolo 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5685 del 20.03.2015).

Pertanto, come anche chiarito dalla Sezione civile del Tribunale di Milano, con la circolare 23.01.2018, deve essere riconosciuta “la operatività del privilegio generale per Iva di rivalsa e Cassa previdenza relativi solo acrediti professionali maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di Bilancio 2018”.

D’altra parte la prima esposta tesi “processualistica”, in forza della quale dovrebbe essere riconosciuta l’applicabilità della disposizione “a qualsiasi procedimento non ancora del tutto concluso (verifiche ancora aperte e tardive ancora possibili), crea una possibile discrasia all’interno dello stesso fallimento, producendo una situazione di disparità di trattamento immediatamente percepibili e di rilievo costituzionale” (Tribunale di Milano, circolare 23.01.2018).

Articolo tratto da “Euroconferencenews“