1 Agosto 2017

Controlli del datore di lavoro

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 9 giugno 2017, n. 14454

Controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa – Legittimità – Condizioni 

 MASSIMA

In tema di controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano sul patrimonio aziendale, sono legittimi – e non presuppongono necessariamente illeciti già commessi – i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell’agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell’esercizio si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata ed a pagare il relativo prezzo, senza porre in essere manovre dirette ad indurre in errore l’operatore; inoltre, a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva e che l’accertamento non sia limitato ad un unico episodio, non sempre significativo, e trovi riscontro nelle verifiche contabili operate dalla società e ritualmente documentate.

COMMENTO

La questione di cui è stata investita la Corte di cassazione ha ad oggetto la valutazione della legittimità del controllo datoriale a mezzo di agenzia investigativa da cui derivi il licenziamento del lavoratore. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione del licenziamento promossa dall’ex dipendente in quanto riteneva legittimo l’utilizzo di un’agenzia investigativa da parte del datore di lavoro per l’accertamento dei fatti posti alla base del licenziamento (ripetuti ammanchi di cassa) e rilevava che gli elementi forniti erano stati raccolti in un apprezzabile lasso di tempo ed avevano riguardato molteplici episodi, trovando in ogni caso conferma nelle verifiche contabili operate dalla società e ritualmente documentate. Il dipendente proponeva ricorso per Cassazione cui la Società resisteva con controricorso. Innanzitutto, il dipendente lamenta che le dichiarazioni degli agenti sarebbero prive di riscontro, inattendibili e illegittimamente assunte per l’omessa comunicazione al lavoratore ex art. 3 L.300/70. La suprema Corte, al riguardo, rammenta il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui la Corte d’Appello si era uniformata, secondo il quale in tema di controlli a mezzo di agenzia, in ordine agli illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione ma incidano sul patrimonio aziendale, sono legittimi i controlli occulti posti in essere dai dipendenti dell’agenzia i quali, fingendosi normali clienti dell’esercizio, si limitino a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo prezzo, senza porre in essere manovre dirette a indurre in errore l’operatore; inoltre – continua la Corte – a tutela del diritto di difesa dell’incolpato, è necessario che la contestazione sia tempestiva, che l’accertamento non sia limitato ad un unico episodio e che sia corroborato dall’accertamento delle giacenze di cassa alla fine della giornata lavorativa. In ragione di ciò, afferma la Suprema Corte, la Corte d’appello ha correttamente applicato tale principio e ha accertato che gli elementi forniti erano stati raccolti in un apprezzabile lasso di tempo, riguardavano diversi episodi e avevano trovato conferma nelle verifiche contabili. Un’ulteriore doglianza del dipendente è poi rivolta ad una carente motivazione della sentenza, che avrebbe, in particolare, trascurato di vagliare la pregressa e lunga carriera dello stesso e la modesta entità degli ammanchi. Tuttavia, la Corte di Cassazione rileva come il ricorrente non si sia attenuto agli oneri di deduzione, omettendo di dimostrare la decisività dei fatti di cui il giudice non avrebbe tenuto conto e la loro attitudine a determinare un esito diverso della controversia. In ragione di ciò, anche tale motivo è stato rigettato. Per tutte le ragioni richiamate, il ricorso è stato integralmente rigettato.

Articolo tratto dalla Rivista Euroconference “IL GIURISTA DEL LAVORO”