7 Novembre 2017

Contratto autonomo di garanzia

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Mentre il fideiussore è un ‘vicario’ del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all’obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all’adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.

Con la sentenza 18 febbraio 2010, n. 3947, le Sezioni Unite della Cassazione hanno operato una estensione sul piano interpretativo delle garanzie autonome – componendo il contrasto giurisprudenziale sorto circa l’idoneità o no della clausola di pagamento “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” a determinare la trasformazione della fideiussione in contratto autonomo di garanzia -, stabilendo la tendenziale idoneità della predetta clausola ad orientare l’interprete verso il carattere autonomo della garanzia, salvo che ciò sia incompatibile con il contenuto residuo del contratto.

Resta comunque salvo, in ogni caso, il duplice limite definito, da una parte, 1) dall’escussione fraudolenta o abusiva della garanzia, che avvenga, ad esempio, pur in seguito all’adempimento da parte del debitore principale, a fronte della quale il garante può sempre opporre l’exceptio doli, e dall’altra 2) dalla radicale nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, nullità sempre opponibile, atteso che in tali casi la norma contenuta all’art.1939 c.c. deve ritenersi inderogabile, atteso che diversamente il contratto di garanzia consentirebbe di assicurare per via indiretta, il risultato che l’ordinamento vieta (Cass. 5044/2009; Cass. 4446/2008; Cass. 26262/2007; Cass. 5997/2006; per la giurisprudenza di merito, Trib. Bologna 12.1.2017).

L’autonomia che caratterizza il rapporto fra il garante e il creditore beneficiario nell’ambito del contratto autonomo di garanzia comporta dunque che la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale non può essere opposta al medesimo creditore, salvo che dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa e salvo che, attraverso il contratto autonomo, si intenda assicurare un risultato vietato dall’ordinamento.

La nullità della pattuizione di interessi ultralegali e le altre contestazioni, circa la debenza di commissioni e spese non adeguatamente previste, non si comunica al contratto autonomo di garanzia, non essendo vietato in assoluto nel nostro ordinamento il pagamento di tali interessi e spese ma soltanto quello di interessi usurari (Cass. 5044/2009; Cass. 3326/2002; Trib. Bologna 12.1.2017).