26 Febbraio 2019

Continenza tra opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato e domanda, monitoriamente proposta, per la restituzione delle somme percette a seguito di ordinanza di assegnazione

di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDF

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza 21 dicembre 2018, n. 33180. Pres. Frasca, Estensore Tatangelo

Competenza civile – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione della somma percetta a seguito di assegnazione del credito pignorato – Giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza di assegnazione – Continenza di cause.

CASO

Una società di diritto inglese aveva promosso un procedimento di espropriazione forzata presso terzi dinanzi al Tribunale di Aosta, notificando al debitore esecutato il pignoramento dei crediti a qualunque titolo vantati verso la banca terza pignorata. Spiegava intervento una creditrice, la quale otteneva l’assegnazione dei crediti pignorati con ordinanza del G.E. impugnata dalla società pignorante ai sensi del combinato disposto degli artt. 549 e 617 c.p.c., rivendicando per sé il diritto all’assegnazione dei crediti pignorati.

A seguito dell’opposizione della società, l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione veniva inizialmente sospesa dal G.E. il quale, tuttavia, successivamente revocava la disposta sospensione con una seconda ordinanza, reclamata davanti al Tribunale in composizione collegiale.

Il Tribunale, nell’accogliere il reclamo della società, disponeva nuovamente la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione: sennonché, medio tempore, la banca terza pignorata aveva pagato alla creditrice intervenuta, assegnataria dei crediti.

Il giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi promossa dalla società pignorante proseguiva dinanzi al Tribunale di Aosta, ai sensi dell’art. 618 c.p.c.

La società pretendeva l’immediata restituzione di tali somme, sostenendo il venir meno del titolo di pagamento in capo alla creditrice intervenuta e, pertanto, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti della creditrice intervenuta e assegnataria del credito pignorato per un importo pari a quanto da essa riscosso.

Il Tribunale di Roma sospendeva il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 295 c.p.c., ritenendo a questo pregiudiziale la definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente dinanzi al Tribunale di Aosta, in cui le medesime parti controvertevano sulla spettanza dei crediti pignorati alla società pignorante o alla creditrice intervenuta, cui erano stati assegnati dal G.E.

Avverso l’ordinanza di sospensione necessaria proponeva regolamento di competenza la società.

SOLUZIONE

La Corte di cassazione ravvisa un’ipotesi di continenza tra la domanda monitoriamente azionata, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Roma, per la restituzione della somma percetta dall’opponente e il giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente, nella fase di merito, dinanzi al Tribunale di Aosta, per l’individuazione del soggetto legittimato a ottenere l’assegnazione dei crediti pignorati, posto che è in quest’ultimo giudizio che occorre accertare definitivamente la legittimità del provvedimento di assegnazione emesso dal G.E. di Aosta. Per tali ragioni, la Corte di cassazione, pronunciata la continenza del giudizio romano rispetto a quello valdostano, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

QUESTIONI

La società ha proposto regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza di sospensione del giudizio romano, sul presupposto che non vi fosse alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza tra i due processi, in quanto la sola sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Aosta a favore della creditrice intervenuta, opponente nel giudizio romano, sarebbe bastata a porre nel nulla il titolo in base al quale ella aveva conseguito l’assegnazione dei crediti pignorati e il pagamento dalla banca terza pignorata in quel di Aosta.

La Corte di cassazione, nel ritenere infondate le doglianze della ricorrente, in quanto la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione dei crediti, intervenuta per di più solo dopo il pagamento da parte del terzo pignorato, non determini alcun effetto restitutorio, «fino alla definitiva revoca, nel giudizio di merito, dell’ordinanza stessa».

Peraltro, il Collegio rileva ex officio un rapporto di continenza tra il giudizio pendente dinanzi al tribunale di Roma e quello di opposizione agli atti esecutivi pendente dinanzi al Tribunale di Aosta.

Invero, è proprio e soltanto nel giudizio di merito sull’opposizione agli atti esecutivi che dovrà essere stabilita la legittimità dell’ordinanza di assegnazione del credito in favore della creditrice assegnataria e conseguentemente vagliata l’ammissibilità e la fondatezza di ogni richiesta restitutoria della società opponente, necessariamente subordinata alla definitiva statuizione sul soggetto legittimato a conseguire l’assegnazione dei crediti pignorati.

Poiché l’oggetto della causa pendente ad Aosta è qualitativamente continente rispetto all’oggetto della domanda monitoriamente azionata a Roma, la Corte di cassazione dichiara la continenza del giudizio romano rispetto al giudizio di opposizione agli atti esecutivi pendente presso il Tribunale di Aosta, davanti al quale rimette le parti ex art. 39 c.p.c., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Talché il processo romano potrà essere riassunto entro tre mesi dinanzi al Tribunale di Aosta, mediante translatio iudicii, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.

Conclusione questa che appare in linea con la nozione di continenza qualitativa consolidata in giurisprudenza. Infatti, ai sensi dell’art. 39, 2° comma, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell’oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo, come nell’ipotesi in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni (cfr., ex plurimis, Cass., 03-08-2017, n. 19460).