30 Novembre 2015

Conservazione della documentazione bancaria

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Secondo parte della giurisprudenza di merito (Trib. Ravenna 6.6.2012; Trib. Taranto 17.9.2015) la banca è obbligata alla conservazione del contratto soltanto per dieci anni (ex art. 119 tub) e successivamente non è consentito al giudice pronunciare l’inesistenza del contratto.

Più persuasivo appare altro orientamento (App. Milano, sez. I civ., n. 1796/2012), in ragione del quale la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall’art. 119 tub per la mera documentazione contabile bancaria: << il contratto di c/c bancario … costituisce prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità … costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti >>.

Ad ogni buon conto, in forza del citato disposto dell’art. 119 t.u.b., la banca può sì ritenersi legittimata a non conservare per oltre un decennio la documentazione legata al conto, ma non a pretendere, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, di essere per ciò solo esonerata dagli ordinari impegni probatori, ogni qual volta intenda fondare la propria pretesa su situazioni sostanziali destinate a trovare riscontro proprio nella documentazione distrutta (Trib. Catania 23.5.2008).

Nel caso in cui, infine, nel corso di un giudizio venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la documentazione oggetto di essa fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, ‘medio tempore’, la maturazione del termine decennale di durata dell’obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall’art. 2220 c.c.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell’art. 116 c.p.c. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa (Cass. 11225/2000; Cass. 24590/2008).