19 Marzo 2019

Condizioni di ammissibilità dell’istanza ex art. 210 c.p.c.

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

È abitualmente affermato nella giurisprudenza di merito che l’esibizione a norma dell’art. 210 c.p.c. non può essere ordinata allorché l’istante avrebbe potuto di propria iniziativa reperire la documentazione bancaria, acquisendone copia e producendola in causa. Tale possibilità di acquisizione è specificamente prevista dall’art. 119, comma 4, TUB, che riconosce al cliente il diritto di ottenere la consegna della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con l’istituto di credito (in argomento v. anche Cass. n. 11554/2017). Si riportano di seguito alcune decisioni orientate in tale direzione:

– nel caso in cui l’attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante (Trib. Verona 6.11.2018);

– l’onere di richiedere la produzione della documentazione bancaria mancante a norma dell’art. 119, comma 4, TUB non risulta esser stato assolto dall’attore, il quale solo in giudizio ha richiesto l’acquisizione documentale ai sensi dell’art. 210 c.p.c. Ed invero, l’uso di tale strumento in corso di causa, ove non preceduto da una rituale richiesta stragiudiziale, appare inammissibile, perché in evidente contrasto con il principio di sussidiarietà orizzontale, che impone al cittadino di attivarsi autonomamente prima di ricorrere al potere pubblico, essendo l’uso della potestà pubblica una facoltà residuale, esercitabile nelle sole ipotesi in cui non sia consentita o non sia riuscita per mancata collaborazione della controparte l’acquisizione documentale richiesta (Trib. Foggia 18.1.2018);

– l’istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell’onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale. Altrimenti è da ritenere che la parte si assuma il rischio di inoltrare istanze giudiziarie “al buio”, in quanto tali generiche e/o inattendibili. Più precisamente, in ambito bancario è necessario che l’istante dimostri di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell’inoltro della citazione) la procedura di cui all’art. 119, comma 4, TUB, senza aver avuto adeguata risposta (Trib. Verona 12.03.2018).