Diritto Bancario

Apertura di credito in conto corrente, semplice e di firma

L’apertura di credito è il contratto con cui la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. Quando l’apertura di credito (per cassa) è in conto corrente, come normalmente avviene, il cliente può, nel corso dell’esecuzione del contratto, utilizzare più volte il credito accordatogli e può con successivi versamenti totali o parziali ripristinare la disponibilità (art. 1843 c.c.), attingendo al credito reintegrato: c.d. rotatività del fido. Nella fattispecie, la banca accreditante è tenuta a mantenere integro il fido. Resta inteso che, nell’ambito dell’apertura di credito in c/c, i versamenti…

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L’estinzione dell’apertura di credito

L’apertura di credito è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. L’apertura di credito – che costituisce la più diffusa operazione bancaria attiva – è da taluno considerata il prototipo dei negozi di credito puro, essendo il credito (nella fattispecie la messa a disposizione di una somma di denaro) l’oggetto del contratto (G. Molle). In particolare, l’oggetto dell’apertura di non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità (G. Ferri; G. Molle. Per la giurisprudenza, Cass. n. 69/1967: la…

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La prova della legittimazione attiva della società cessionaria

La Cassazione (Cass. n. 17944/2023) ha chiarito che in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distingue a) la notificazione della cessione b) dalla dimostrazione dell’avvenuta cessione: –  la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; –  ove quest’ultima sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua…

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Lo sconto bancario (artt. 1858-1860 c.c.): cenni introduttivi

Lo sconto bancario è il contratto col quale la banca (scontante o scontatore), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso (art. 1858 c.c.). In sostanza, la banca «anticipa» al cliente una somma di denaro, calcolati e trattenuti gli interessi, pari all’importo di un credito non ancora scaduto, che lo scontatario vanta nei confronti di un terzo (debitore ceduto), in cambio della cessione salvo buon fine (pro solvendo) del credito stesso. L’operazione – evidentemente finalizzata alla creazione di liquidità mediante la smobilizzazione di crediti a scadenza differita – è molto diffusa nella prassi bancaria e commerciale, essendo raro il pagamento per contanti ed…

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Sistemi di informazione creditizia e preavviso di segnalazione negativa

Nell’istruttoria di una richiesta di finanziamento risulta determinante la c.d. referenza creditizia del soggetto richiedente, che riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento, potendo tale informazione essere sia di tipo positivo, nel caso di regolare pagamento delle rate o di estinzione del debito, sia di tipo negativo, nell’ipotesi di ritardi e insolvenze (in arg., di recente, Trib Bari 13.10.2023). Attraverso le banche dati (Crif, Experia e simili), gli istituti bancari e gli intermediari si scambiano informazioni sui finanziamenti richiesti ed erogati ai loro clienti per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi costi, attingendo ad archivi aventi di fatto una rilevanza pubblica. I suddetti Sistemi di informazioni creditizia (SIC) sono disciplinati dal…

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Ordine di esibizione degli estratti conto e limite dei 10 anni ai sensi dell’art. 119 comma 4 t.u.b.

Tribunale di Napoli, 1° dicembre 2023, Giudice Tedesco Parole chiave Conto corrente – Comunicazioni alla clientela – Estratti conto – Limite dei 10 anni – Ordine di esibizione Massima: “Il limite di 10 anni previsto dal comma 4 dell’art. 119 t.u.b. non concerne le comunicazioni periodiche alla clientela, come gli estratti conto, con la conseguenza che la banca – a fronte della richiesta del cliente – deve produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, anche oltre il limite temporale del decennio”. Disposizioni applicate Art. 119 t.u.b. (comunicazioni periodiche alla clientela) CASO Tra un correntista e una banca sorge un contenzioso in merito al rapporto di conto corrente. Nel corso del procedimento giudiziario, il correntista chiede – a mezzo memoria…

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Accesso alla documentazione bancaria: focus ABF sui costi addebitabili alla clientela

Riguardo agli oneri che deve sostenere la clientela per l’accesso alla documentazione bancaria, l’art. 119, comma 4, TUB, stabilisce che «Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione». Il predetto articolo deve essere interpretato nel senso di garantire all’utenza un accesso agli atti tempestivo ed economico: nel contemperare gli interessi in gioco, la norma in questione ha inteso ancorare i costi addebitabili alla parte debole ad un criterio indennitario anziché remunerativo; la norma, in realtà, consente all’intermediario di conseguire non già un compenso forfetario a ristoro del generico dispiego di tempo e di energie occorsi per estrarre i documenti richiesti, quanto piuttosto di recuperare i costi effettivamente sostenuti per reperire tali documenti. In altri termini,…

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Art. 1957 c.c.: focus giurisprudenziale

A norma dell’art. 1957 c.c., il termine di decadenza (derogabile dalle parti: Cass. n. 28943/2017; Cass. n. 21867/2013; Cass. n. 9245/2007) per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore è fissato in 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita ovvero 2 mesi se «il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale». Nel caso in cui il contratto di fideiussione preveda che l’obbligazione del fideiussore si estenda sino all’integrale adempimento (e non soltanto quindi sino alla scadenza dell’obbligazione principale), l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta a nessun termine di decadenza (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 16233/2005; Cass. n. 16758/2002). Le parti possono convenzionalmente escludere la decadenza del creditore dalla garanzia prevista dall’art. 1957…

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La domanda di accertamento negativo del credito

La domanda di accertamento negativo del credito è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l’interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può essere sempre proposta, pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (ex multis Trib. Taranto 15.4.2015: all’esperimento di un’azione di nullità il correntista generalmente ha certamente interesse, pur in mancanza di azione di ripetizione, se si considera che le clausole nulle divengono inefficaci e quindi il rapporto potrebbe proseguire a condizioni per lui migliori; App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017; Trib. Monza 14.3.2017; Trib. Padova 23.1.2018; Trib….

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Commissione di anticipata estinzione e TEG

Come noto, la disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi (e ai costi posti a carico del debitore per il caso di regolare adempimento del contratto) sia agli interessi moratori (e ai costi posti a carico del medesimo debitore per il caso e in conseguenza dell’inadempimento); non è consentito utilizzare il criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, poiché gli interessi corrispettivi e quelli moratori si fondano su presupposti diversi e antitetici, ossia rispettivamente il regolare adempimento e l’inadempimento del contratto (Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 31734/2023). Tanto premesso, deve ormai considerarsi consolidato l’orientamento di legittimità (da ultimo Cass. n. 31734/2023) secondo cui, ai fini della verifica del superamento del “tasso soglia”, previsto dalla disciplina antiusura,…

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