Diritto Bancario

Note su obbligo a contrarre delle banche e diritto al conto corrente

È consolidato l’orientamento secondo cui un obbligo generale di far credito è estraneo allo statuto delle imprese bancarie, la cui attività, ai sensi dell’art. 5 TUB, deve ispirarsi ai principi di sana e prudente gestione e deve essere esercitata avendo riguardo alla stabilità complessiva, all’efficienza e alla competitività del sistema finanziario (cfr. ABF Milano n. 3601/2013; ABF Napoli n. 5484/2019; ABF Milano n. 7355/2020). Dalla natura privatistica dell’attività della banca, è abitualmente argomentato, discende l’impossibilità di immaginare in capo all’intermediario un “obbligo a contrarre”, che non solo non è desumibile dai principi generali, ma finirebbe con porsi addirittura in contrasto con essi, ledendo la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.). Ne consegue che la banca ha il…

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Le modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento (L. n. 3/2012)

La Legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in vigore dal 25 dicembre 2020) recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, ha introdotto importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020. In particolare, le novità significative sono le seguenti (art. 4 ter L. n. 176/2020): – l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei…

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L’approvazione dell’estratto conto

L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento (comma 3). La contestazione degli estratti conto (in tema…

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Pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi del conto corrente

Nel disciplinare l’anatocismo bancario, l’art. 120, comma 2, TUB ha sempre previsto che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Dello stesso tenore sono anche le disposizioni recate dall’art. 3, comma 3, della Delibera CICR 3.8.2016. Quid iuris se il tasso di interesse creditore pattuito è meramente simbolico? Secondo alcune decisioni, la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di…

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In vigore dal 2021 la nuova definizione di default

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dall’art. 178 del Regolamento Europeo n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le nuove disposizioni impattano sul modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari. Schematizzando, la nuova disciplina prudenziale prevede che i debitori siano classificati in default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni: a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante; b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali…

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Differenze minimali tra TAEG/ISC pattuito e TAEG/ISC effettivo

Secondo un orientamento giurisprudenziale, scostamenti minimali/irrisori tra ISC pattuito e ISC effettivo non configurano ragionevolmente alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Sulmona 30.10.2017: una variazione minimale non determina violazione delle regole di trasparenza; Trib. Napoli 9.1.2018: scostamenti minimali ISC pattuito/ISC effettivo non determinano una pregiudizievole violazione delle regole di trasparenza bancaria. Contra App. Torino 16.4.2018: la pur minima differenza tra il tasso indicato in contratto da quello effettivamente previsto e applicato non può certo evitare di constatare l’avvenuta violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, « non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice di apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva »). Anche l’Arbitro…

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Cenni sul limite di finanziabilità dei mutui fondiari

Parte della giurisprudenza di merito ha rilevato che, nell’ambito delle operazioni di credito fondiario (art. 38 TUB), ai fini della determinazione del valore dell’immobile e dunque dell’accertamento del carattere fondiario del finanziamento, occorre avere a riferimento il valore commerciale del bene e non il suo (ridotto) valore cauzionale, non potendosi all’atto del finanziamento determinare in modo adeguato quale sarà il valore del cespite cauzionale al momento della (eventuale) vendita (Trib. Monza 12.10.2018; Trib. Grosseto 15.2.2020). L’interesse a sopravvalutare i cespiti, è osservato, più che in capo alla banca erogante si manifesta in capo al soggetto finanziato, sicché il sospetto di un allontanamento dal sano criterio estimativo prudenziale dettato dalla professionalità del banchiere non può essere gratuitamente enunciato, ma va suffragato…

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La richiesta di produzione della documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, TUB

L’interessato ha diritto di ottenere tutta la documentazione decennale relativa ad un determinato rapporto posto in essere negli ultimi dieci anni, senza dover motivare la richiesta e anche se il rapporto è cessato (da non oltre dieci anni): «l’art. 119, comma 4, TUB riconoscendo al cliente della banca, al suo successore a qualunque titolo e a colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti, con la conseguenza che detto diritto di copia è riconosciuto al cliente della banca e al…

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Brevi note sulla clausola floor inserita nei contratti di mutuo

La clausola floor, talora apposta ai contratti di mutuo a tasso variabile, è un meccanismo di redditività minima scollegato dalla variabilità dell’interesse corrispettivo; configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione dei tassi di interesse di periodo. Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia della banca mutuante, in quanto garantisce all’istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all’Euribor) fosse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor. In sostanza, il mutuatario non potrà mai beneficiare a pieno di un calo dei tassi d’interesse, poiché si impegna…

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Sulla inammissibilità del mero rinvio alla CTP nell’atto di citazione

Nelle controversie bancarie è particolarmente avvertita l’esigenza che l’attore fornisca in modo circostanziato la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, allegando e provando – in modo specifico – le contestazioni sollevate: egli non può limitarsi ad allegazioni generiche, atteso che ciò finirebbe con il rendere l’azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità. Esemplificando, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l’azione di ripetizione dell’indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, il correntista attore ha l’onere di allegare: 1) la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa; 2) la singola rimessa; 3)…

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