6 Giugno 2017

Cancellazione dall’albo degli avvocati e profili procedimentali

di Giacinto Parisi Scarica in PDF

Cass., sez. un., 17 marzo 2017, n. 6963

Avvocato – Cancellazione dall’albo – Pronuncia del CNF – Ricorso per cassazione proposto nei confronti del CNF Inammissibilità (L. 31 dicembre 2012, n. 247, nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, art. 17) [1]

Avvocato – Sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione – Cancellazione dall’albo – Difetto di preventiva convocazione dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale – Nullità del provvedimento (L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 17) [2]

[1] In tema di impugnazioni esperibili avverso il provvedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati, è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del Consiglio Nazionale Forense quale contraddittore necessario.

[2] Il provvedimento di cancellazione dall’albo degli avvocati per sopravvenuto accertamento della originaria insussistenza del titolo esibito per l’iscrizione è nullo ove sia stata omessa la preventiva convocazione dell’interessato dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale.

CASO

[1] [2] Il consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma procedeva alla cancellazione dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti dell’Avocat F.G. in quanto iscritto sulla base di titolo conseguito in Romania e rilasciato da una associazione professionale diversa da quella indicata dal Ministero della giustizia italiano quale unico soggetto idoneo alla verifica dell’abilitazione all’esercizio della professione legale in detto Stato.

L’Avocat F.G. proponeva quindi ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza depositata in data 20 febbraio 2016, lo rigettava, affermando tra l’altro che la previa convocazione dell’iscritto dinanzi al consiglio dell’ordine non si configurerebbe quale condizione necessaria per l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla rilevata mancanza dei requisiti per l’iscrizione.

Avverso la predetta sentenza veniva quindi proposto ricorso per cassazione, il quale era notificato anche nei confronti del CNF.

SOLUZIONE

[1] In via preliminare, la proposizione del ricorso nei confronti del CNF è stata ritenuta inammissibile, atteso che, essendo questi il giudice che ha emesso la decisione impugnata, non può essere per definizione parte del procedimento di legittimità.

[2] La Suprema Corte ha poi ritenuto il ricorso fondato.

Il CNF avrebbe infatti omesso di considerare che, ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. 247/2012, nei procedimenti relativi all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo (ovvero dall’elenco speciale degli avvocati stabiliti) trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che regolamentano il procedimento disciplinare.

Conseguentemente, poiché secondo un principio generale, desumibile dall’art. 45 r.d. 1578/1933 e finalizzato a garantire il rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati il consiglio dell’ordine territoriale non può infliggere alcuna sanzione senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, l’applicazione di tale previsione ai procedimenti relativi all’iscrizione e alla cancellazione dall’albo determinerebbe che, nel caso di specie, l’interessato aveva diritto ad essere convocato prima che il consiglio dell’ordine degli avvocati deliberasse sulla sua cancellazione.

Tale mancata convocazione determinerebbe pertanto la nullità del procedimento amministrativo celebrato dal consiglio dell’ordine e, dunque, del medesimo provvedimento di cancellazione dall’elenco degli avvocati stabiliti.

QUESTIONI

[1] In senso conforme al principio sancito dalla prima massima in epigrafe, v., ex multis, Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2016, n. 24739, Foro it., Rep. 2016, voce Avvocato, n. 80; 20 settembre 2016, n. 18395, ibid., voce cit., n. 87, richiamata in motivazione.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, nel giudizio di impugnazione delle decisioni del CNF dinanzi alla Corte di cassazione, contraddittori necessari sono esclusivamente il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa ed il pubblico ministero presso la Corte di cassazione, mentre tale qualità non può legittimamente riconoscersi al CNF, per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata (Cass., sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26996, id., Le banche dati, archivio Cassazione civile; 24 gennaio 2013, n. 1716, id., Rep. 2013, voce Avvocato, n. 248; 27 marzo 2002, n. 4446, id., Rep. 2002, voce cit., n. 156).

[2] Il principio enucleato nella seconda massima è stato già affermato, nel vigore della nuova legge sull’ordinamento forense del 2012, da Cass., sez. un., 21 luglio 2016, n. 15042 (ord.), id., Rep. 2016, voce Avvocato, n. 121, richiamata in motivazione, e, nell’ambito della previgente legge professionale del 1933, da Consiglio naz. forense 29 maggio 2002, n. 78, Rass. forense, 2002, 594; 20 settembre 2000, n. 90, id., 2001, 134.

L’obbligo di preventiva convocazione dell’interessato prima che il consiglio dell’ordine degli avvocati ne deliberi la cancellazione dall’albo viene ascritta ad un principio generale desumibile dalle disposizioni che regolano il procedimento disciplinare (cfr. art. 45 r.d. 1578/1933), secondo cui nessuna sanzione può essere comminata senza la previa audizione del soggetto coinvolto: cfr. Cass., sez. un., 1° marzo 2012, n. 3182, Foro it., Rep. 2013, voce Avvocato, n. 263, richiamata in motivazione.

Al contempo, tale interpretazione giurisprudenziale non appare condivisibile nella parte in cui si pone in contrasto con la lettera del nuovo art. 17, comma 12, l. 247/2012, il quale, dettando una disciplina procedimentale ad hoc per l’ipotesi in cui il consiglio dell’ordine intenda rigettare la domanda di iscrizione ovvero procedere alla cancellazione dagli albi, elenchi e registri, prescrive che «con lettera raccomandata con avviso di ricevimento» il consiglio «invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente».

Fermo dunque il rispetto del principio del contradditorio e del diritto di difesa dell’incolpato, garantiti dall’invito alla presentazione di osservazioni ovvero dall’audizione personale fissata su richiesta del medesimo interessato (cfr. Consiglio naz. forense 25 maggio 2015, n. 72, in goo.gl/sM5ArQ), non pare possibile estendere tout court nel procedimento de quo il principio sancito in materia di procedimenti disciplinari.

La norma su cui la Suprema Corte fa leva al fine di desumere il principio dianzi esposto, l’art. 17, comma 3, l. 247/2012, compie infatti un rinvio alle «norme dei procedimenti disciplinari» solamente «in quanto applicabili»: tale applicabilità parrebbe venir meno per quanto concerne l’obbligo di sentire l’incolpato, atteso che la previsione specifica di cui al comma 12 prevede espressamente che l’audizione da parte del consiglio dell’ordine avvenga su richiesta dell’interessato e non d’ufficio.

Pertanto, il principio enucleato nella seconda massima, verosimilmente frutto di una riproposizione di arresti sviluppatisi in costanza della vecchia normativa, appare oggi incompatibile con il dettato della novella legislativa del 2012, essendo più conforme allo stesso una soluzione volta a ritenere che la mancata convocazione dell’incolpato da parte del consiglio dell’ordine territoriale determini la nullità del procedimento (e, conseguentemente, del provvedimento conclusivo) solo là dove l’interessato abbia preventivamente chiesto di essere sentito personalmente e ciò non sia ritualmente avvenuto.