21 Marzo 2016

Buona fede e diligenza nei rapporti bancari

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

L’elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha evidenziato che l’istituto bancario deve uniformare la propria condotta 1) al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, nonché 2) allo standard di diligenza qualificata dell’operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art.1176 c.c.

La buona fede negoziale, assurgendo a criterio oggettivo di valutazione del comportamento secondo i canoni di lealtà e probità, si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, trovando tale impegno solidaristico il suo limite unicamente nell’interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (ex multis Cass. 14605/2004; Cass. 13345/2006; Cass. 10669/2008;  Cass. 1618/2009; Cass. 22819/2010; Cass. 23033/2011).

La buona fede esecutiva, che trova la propria ratio essendi nel principio solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione, impone quindi alla banca di agire, anche in via informativa, in modo da preservare, nei limiti suddetti, la posizione della controparte contrattuale.

Relativamente all’obbligo di diligenza, l’art. 1176, secondo comma, c.c. statuisce che “nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”, sicché la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicata (Cass. 13777/2007).

La Suprema Corte, in punto di diligenza qualificata, ha affermato che incorre in responsabilità il debitore che, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’attività professionale esercitata, mantenga una condotta non conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico, mediante impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari ed utili all’adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi (cfr. Cass. 3462/2007).

Dagli obblighi di diligenza qualificata dell’accorto banchiere, da commisurare alle circostanze concrete dell’attività esercitata, discende che viene in rilievo anche la colpa lieve e la culpa in omettendo (ex multis Cass. 4571/1992; Cass. 72/1997; Cass. 12093/2001; Cass. 1865/2006; Cass. 13777/2007; Cass. 3462/2007; Cass. 11123/2015).