19 Ottobre 2015

Arbitrato estero e proponibilità del regolamento di giurisdizione

di Olga Desiato Scarica in PDF

Cass., sez. un., 26 maggio 2015, n. 10800


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Arbitrato estero – Clausola compromissoria – Eccezione di compresso – Natura – Questione di giurisdizione – Configurabilità – Regolamento di giurisdizione –Ammissibilità
(Cod. proc. civ., artt. 37, 41, 806, 807, 808; l. 5 gennaio 1994, n. 25; l. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 4, 11; d. leg. 2 febbraio 2006, n. 40).

[1] Il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, integra una questione di giurisdizione, sicché nell’ipotesi in cui sia stata stipulata una convenzione di arbitrato è ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c . Il principio va affermato anche per l’arbitrato estero, la cui natura giurisdizionale trova un preciso riscontro normativo nel comb. disp. della l. 31 maggio 1995 n. 218, artt. 4 11 che equipara la deroga convenzionale alla giustizia italiana in favore di arbitrato estero alla deroga in favore di un giudice straniero.

CASO
[1] In sede di giudizio ordinario di opposizione avverso un provvedimento ingiuntivo europeo, l’opponente solleva il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Proposto regolamento ex art. 41 c.p.c., il controricorrente-ingiunto eccepisce l’inammissibilità dello stesso sul presupposto dell’inidoneità della clausola compromissoria di arbitrato estero (secondo la sua tesi, irrituale) ad integrare una questione di giurisdizione.

SOLUZIONE
[1] In linea con l’orientamento sposato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, le sezioni Unite si pronunciano a favore dell’ammissibilità nella fattispecie in esame del regolamento di cui all’art. 41 c.p.c. ed apertis verbis chiariscono che, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso deve ricomprendersi a pieno titolo nel novero di quelle di rito. Essa, infatti, integra una questione di giurisdizione attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25 e dal d. leg. 2 febbraio 2006, n. 40. 

QUESTIONI
[1] La pronuncia si pone nel solco della linea interpretativa sposata da Cass. 21 gennaio 2014, n. 1005, ined. e da Cass. 25 ottobre 2013, n. 24153, Foro it., I, 2013, 3416, con nota di E. D’Alessandro; Corriere giur., 2014, 84 ss., con nota di G. Verde, Arbitrato e giurisdizione: le sezioni unite tornano all’antico; Giusto processo civ., 2014, 197 ss., con nota di G. Monteleone Arbitrato e giurisdizione: un inopportuno ritorno al passato; Nuova giur. civ., 2014, 10169 ss., con nota di A. Giussani, Intorno alla deducibilità ex art. 41 c.p.c. dell’eccezione contestata di compromesso per arbitrato estero, la quale, in conseguenza delle modifiche legislative intervenute, ribalta l’orientamento inaugurato da Cass. 3 agosto 2000, n. 527, Foro it., 2001, I, 839, e Riv. arbitrato, 2000, 699, con nota di E. Fazzalari, Una svolta attesa in ordine alla «natura» dell’arbitrato; Riv. dir. proc., 2001, 254, con nota di E. Ricci, La «natura» dell’arbitrato rituale e del relativo lodo: parlano le sezioni unite; Giust. civ., 2001, I, 761, con nota adesiva di G. Monteleone, Le sezioni unite della Cassazione affermano la natura giuridica negoziale e non giurisdizionale del c.d. «arbitrato rituale»; Corriere giur., 2001, 51, con nota parzialmente adesiva di G. Ruffini, Le sezioni unite fanno davvero chiarezza sui rapporti tra arbitrato e giurisdizione? (e confermato più recentemente da Cass. 21 ottobre 2009, n. 22236, Riv. arbitrato, 2009, 709 ss., con nota di Carlevaris, Istruzione preventiva e rinuncia all’accordo compromissorio), ove si esclude che il lodo sia assimilabile ad una pronuncia giurisdizionale e che l’eccezione di patto compromissorio rituale possa essere qualificata come eccezione di rito.

Sulla questione v., in dottrina, anche C. Punzi, Dalla crisi del monopolio statale della giurisdizione al superamento dell’alternativa contrattualità-giurisdizionalità dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2014, 1 ss.

Nel senso che in tema di arbitrato internazionale è inammissibile la distinzione tra arbitrato rituale ed irrituale dovendosi applicare all’arbitrato internazionale solo la regolamentazione dell’arbitrato rituale, v. Cass. 30 settembre 2013, n. 22338, Foro it., Rep. 2013, voce Arbitrato, n. 84; Cass. 26 maggio 2010, n. 12866, ined., nonché Cass. 16 gennaio 2004, n. 544, Giur. it., 2004, 1820 ss., con nota di G. Rampazzi, Finalmente alcune certezze in tema di arbitrato internazionale!