6 Novembre 2018

Anatocismo bancario e pari periodicità nel conteggio degli interessi

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Nel disciplinare l’anatocismo bancario, l’art. 120 TUB ha sempre previsto che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori. Dello stesso tenore sono le disposizioni recate dall’art. 2 della Delibera CICR 9.2.2000 e dall’art. 3 della Delibera CICR 3.8.2016.

Quid iuris se il tasso di interesse creditore pattuito è meramente simbolico?

Secondo alcune decisioni, la capitalizzazione degli interessi a favore della banca è preclusa dalla mancata previsione di un interesse a favore del cliente e deve ritenersi che la determinazione del tasso nella misura dello 0,01% annuo (o simili) sia da considerarsi un interesse meramente simbolico (“nummo uno”) e dunque non corrisponda ad una valida pattuizione di interesse a favore del cliente. In presenza di un tasso meramente simbolico (e quindi inesistente) a favore del cliente, e di conseguenza con la previsione del solo tasso debitore a favore della banca, non si realizza la pari periodicità di capitalizzazione: pertanto la clausola che prevede la capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità (Trib. Imperia 31.1.2014 e Trib. Imperia 12.6.2015; già prima Trib. Imperia 9.7.2009).

Questa impostazione applica analogicamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di compravendita a fronte di un corrispettivo meramente simbolico: l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all’interpretazione della volontà dei contraenti e all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (tra le altre, Cass. n. 9640/2013).

La previsione di un interesse attivo vicino allo zero potrebbe configurare un contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. poiché in contrasto con l’art. 120 TUB, norma di natura imperativa, avendo una siffatta pattuizione una causa illecita in ragione dell’idoneità del patto a realizzare un risultato vietato dalla suddetta norma (solo apparentemente rispettata ma di fatto aggirata).

Altro orientamento afferma, invece, che anche laddove i tassi di interesse attivi a favore del cliente siano meramente simbolici, ciò non configura alcuna violazione della disciplina in materia di anatocismo bancario, posto che essa non prevede una proporzionalità fra tassi di interesse attivi e passivi o che la misura del tasso attivo corrisponda ad una certa soglia, restando dunque rimessa alla volontà delle parti la determinazione del tasso creditore (Trib. Genova 31.5.2016; Trib. Milano 17.1.2017; Trib. Padova 10.5.2017; Trib. Brescia 5.7.2017). Anche nella fattispecie, a supporto di questo indirizzo è valorizzato un insegnamento della Cassazione secondo cui in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (Cass. n. 22567/2015).