8 Novembre 2016

Sull’ammissibilità del reclamo cautelare depositato in forma cartacea

di Simone Calvigioni Scarica in PDF

Trib. Locri, ord. 20 ottobre 2016

Procedimento civile – Processo civile telematico – Deposito degli atti – Reclamo cautelare – Deposito cartaceo – Nullità (Cod. proc. civ., artt. 121, 156, 669 terdecies; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 bis)

[1] È insanabilmente nullo il reclamo cautelare depositato in forma cartacea, in quanto si tratta di atto endoprocessuale e non soccorrono a determinarne la validità i principî di libertà delle forme e raggiungimento dello scopo, atteso che la legge richiede espressamente la forma telematica e che il cartaceo è inidoneo al raggiungimento degli scopi propri dell’atto telematico.

Trib. Trani, ord. 5 settembre 2016

 Procedimento civile – Processo civile telematico – Deposito degli atti – Reclamo cautelare – Deposito cartaceo – Ammissibilità (Cod. proc. civ., artt. 121, 156, 669 terdecies; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221, art. 16 bis)

[2] È ammissibile il reclamo cautelare depositato in forma cartacea anziché telematica, in quanto è atto introduttivo di un nuovo giudizio o, comunque, in applicazione dei principî di libertà delle forme e raggiungimento dello scopo.

CASO
[1, 2] I reclamanti, con ricorsi depositati in forma cartacea, censuravano il provvedimento di prime cure emesso, nel caso di Trib. Locri in epigrafe, all’esito di un procedimento possessorio, e, nel caso di Trib. Trani in epigrafe, all’esito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. in materia di intollerabilità delle immissioni acustiche nell’ambito di un condominio.

I rispettivi convenuti eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del reclamo, in quanto depositato in forma cartacea anziché telematica.

SOLUZIONE
[1, 2] Trib. Trani in epigrafe, sul presupposto che il reclamo cautelare è un atto introduttivo del relativo giudizio e non un atto endoprocessuale, nonché valorizzando i principî di strumentalità del processo all’adozione di una pronuncia di merito, di libertà delle forme e raggiungimento dello scopo dell’atto, afferma che è ammissibile il reclamo cautelare depositato in forma cartacea (nel caso in cui, come quello di specie, sia tempestivo, abbia correttamente generato il contatto tra reclamante e organo giudicante ed abbia poi avuto regolarmente luogo il contraddittorio).

Trib. Locri in epigrafe, al contrario, partendo dal presupposto secondo cui il reclamo ex art. 669 terdecies, c.p.c., è un atto endoprocessuale, afferma il principio secondo cui esso può essere depositato, ai sensi dell’art. 16 bis, 1° comma, d.l. 179/12, esclusivamente in modalità telematica, in quanto la forma digitale dell’atto, richiesta dalla legge, è l’unica a consentire il raggiungimento degli scopi tipici dell’atto telematico (che travalicano quelli propri dell’atto cartaceo, ricomprendendo la soddisfazione delle esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo, cui è ispirato il P.C.T.), con conseguente nullità ex art. 156, 2° comma, c.p.c., del reclamo cartaceo.

QUESTIONI
[1, 2] Dei contrasti esistenti in seno alla giurisprudenza di merito in ordine alla validità del reclamo cautelare depositato in forma cartacea si è già dato conto in www.eclegal.it (v. G.G. Poli, La nozione di atto “endoprocessuale” ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano caso del reclamo cautelare).

Ad oggi, come è evidente, la questione non ha ancora trovato una soluzione pacifica.

Nel senso di Trib. Locri in epigrafe v., ad es., Trib. L’Aquila, ord. 4 luglio 2016, in <http://bit.ly/2eLEcqU>; Trib. Vasto, ord. 15 aprile 2016, in <http://bit.ly/2f8MQwA>; Trib. Foggia, ord. 15 maggio 2015, in www.eclegal.it (http://bit.ly/2f4nXTO).

In senso conforme a Trib. Trani in epigrafe, v., ad es., Trib. Pescara, ord. 11 febbraio 2016, Foro it., Le banche dati, Archivio Merito ed Extra; Trib. Asti, ord. 23 marzo 2015, in www.eclegal.it (http://bit.ly/2f4nXTO).

Sulla natura del reclamo cautelare (e quindi sulla qualificazione di esso come atto endoprocessuale o introduttivo di un nuovo giudizio) anche la dottrina è divisa; appare tuttavia prevalente la tesi secondo cui essa sia «lato sensu impugnatoria del provvedimento reclamato, e non prosecutoria del procedimento» (così A. Carratta, I procedimenti cautelari, Bologna, 2013, 356, cui si rinvia per ulteriori riferimenti). In senso contrario v., ad es., G. Arieta, Trattato di diritto processuale civile, XI, Le cautele. Il processo cautelare, Assago, 2011, 1103; F. Bartolini-R. Pastore, Il nuovo procedimento cautelare uniforme, Piacenza, 2006, 109.

Sulle controverse conseguenze derivanti dal deposito cartaceo di un atto che, ai sensi dell’art. 16 bis, cit., andrebbe depositato in formato telematico, v. Trib. Palermo, ord. 10 maggio 2016, in www.eclegal.it, con nota di G. Parisi, Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo e sanzioni processuali.

Cfr., anche, E. Consolandi, Deposito telematico degli atti processuali, in Il libro dell’anno del diritto 2016, <http://bit.ly/2fDNarx>, § 2.1, il quale afferma che «la tutela giurisdizionale dei diritti deve riconoscersi prevalente sulle norme che impongono un deposito cartaceo piuttosto che elettrico, o viceversa, le quali norme, difatti, non sanzionano esplicitamente l’errore sul tramite della comunicazione».

Sul tema v., anche, V. Cardani, Processo civile telematico. Raccolta di giurisprudenza commentata, Vicalvi, 2016, 98 ss.

In generale sulla forma degli atti processuali civili, v. R. Poli, Atti Processuali [dir. proc. civ.], in <http://bit.ly/2eUsxWZ>, § 2.