16 Ottobre 2018

Alcune questioni sui mutui

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il Trib. Lecce 19.6.29018, nell’allegato provvedimento (QUI ALLEGATO), ha svolto alcune interessanti considerazioni in tema di mutuo fondiario maturate nell’ambito di un giudizio di opposizione all’esecuzione, si seguito sintetizzate:

– il mutuo fondiario ex art. 38 TUB non è un mutuo di scopo, poiché non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità;

– non è ravvisabile una mancanza o nullità della causa concreta del mutuo – per asserita mancanza della traditio – dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, questa può anche realizzarsi mediante il raggiungimento del relativo scopo pratico; invero, il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro o con il  conseguimento da parte del mutuatario della giuridica disponibilità della medesima, che può ritenersi sussistente allorquando, con apposita pattuizione, il mutuatario abbia incaricato il mutuante di impiegare la somma mutuata (in tutto o in parte) per soddisfare un suo interesse;

–  in presenza di un contratto di fideiussione, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore di cui agli artt. 1469 bis e segg. c.c., nel testo vigente “ratione  temporis‘, il requisito soggettivo della qualità di consumatore deve riferirsi all’obbligazione garantita, cui quella del fideiussore è accessoria;

– è fondata l’eccezione di violazione dell’art. 603 c.p.c., per essere stato notificato il precetto soltanto al terzo datore d’ipoteca e non anche al debitore, dovendo invece il creditore notificare il titolo esecutivo e il precetto anche al debitore, nei cui confronti è certamente rivolta la intimazione ad adempiere, e che ha per l’appunto la funzione di avvertire anche questi dell’espropriazione in corso, sul diverso presupposto che il debitore è tenuto ad adempiere mentre il terzo a rispondere con il proprio bene dell’inadempimento del primo.

(Segnalazione a cura dell’avv. Livio Ziani, Foro di Lecce)