12 Marzo 2019

Affitto d’azienda e pignoramento del terzo: nuova interpretazione sistematica dell’articolo 2643 c.c. n. 9

di Saverio Luppino, Avvocato Scarica in PDF

Corte di Cassazione – Terza sez. civile – Sentenza n.26701/ 2018

Comodato – gestione e godimento della cosa produttiva – art. 2643 c.c. – art. 2562 c.c.– art. 1615 c.c. – cessione del credito – pignoramento del

“L’art. 2643 n.9 cod. civ., là dove dispone che sono soggetti all’onere della trascrizione ‘gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni’, si riferisce anche ai corrispettivi per l’affitto di un’azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell’affitto di azienda, di cui all’art. 2562 cod. civ. è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall’art. 1615 cod. civ. con l’espressione ‘gestione e godimento della cosa produttiva’ e, pertanto, la nozione di ‘fitto’, di cui al detto n.9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell’affitto di azienda.”

CASO

Il Tribunale di prime cure, in funzione di giudice dell’esecuzione veniva chiamato a decidere riguardo l’opposizione agli atti esecutivi in un procedimento di pignoramento presso terzi.

Il credito vantato dal creditore procedente riguardava tributi locali non corrisposti, con  conseguente pignoramento delle somme dovute dal terzo al debitore principale, nella fattispecie, riguardanti il canone di affitto di una azienda.

Tuttavia, nel procedimento presso terzi, il terzo pignorato dichiarava ai sensi dell’art. 547 cpc di non dover nulla a parte debitrice, in quanto il credito in oggetto era stato ceduto dalla debitrice a terzi, fino a concorrenza della somma e da quella data, aveva versato al cessionario le indicate somme oggetto del pignoramento in virtù di un atto di cessione del credito.

Il giudice dell’esecuzione assegnava comunque le somme pignorate, ritendendo si trattasse di cessione di crediti futuri, non opponibile al creditore pignorante.

Ne seguiva il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, di cui alla sentenza poi opposta con ricorso straordinario, avanti alla Suprema Corte di Cassazione, da parte del terzo  e così riassunte:

  • violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 1343 c.c.;
  • violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;
  • violazione e falsa applicazione dell’art. 2918 c.c. e dell’art. 2643, n.9, c.c..

SOLUZIONE

Secondo la Corte, la censura di cui primo motivo di ricorso non affronta il reale tema trattato nella motivazione dal Tribunale e la cessione del credito tra debitore e terzo risulterebbe un negozio assente di “causa concreta” in violazione degli articoli 1418 c.c. e  1325 c.c. n.2, diretto esclusivamente ad eludere le ragioni del creditore pignorante.

La soluzione che la Corte offre alla censura di cui al primo motivo risulta tanto dirimente da non rendersi necessario, neppure, la disamina del controricorso proposto da parte resistente, non replicata nella memoria difensiva di controparte. Pertanto, il ricorso viene dichiarato conclusivamente inammissibile, ma offre alla Corte l’opportunità di coniare un nuovo principio di diritto.

È plausibile l’applicazione dell’articolo 2643, n.9 c.c., anche alla gestione e godimento della cosa produttiva ex art. 1615 c.c., e, pertanto, la nozione di fitto di cui al detto n.9 è idonea a ricomprendere anche il corrispettivo di affitto di azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, non riferendosi a stretto rigore soltanto alle locazioni e non costituendo interpretazione analogica della norma, né interpretazione estensiva, bensì interpretazione sistematica.

QUESTIONI

La cessione di credito

Relativamente alle ragioni che hanno condotto la Corte al rigetto dell’impugnazione ed in particolare del primo motivo, vi è la ricostruzione fornita dal giudice di prime cure.

Il contratto di comodato gratuito in ragione del quale sarebbe stata originariamente ceduta l’azienda, senza nulla dire riguardo la sorte dell’immobile, nel quale l’attività risultava essere svolta, nonché la circostanza che solo successivamente al pignoramento, il debitore abbia poi pianificato l’operazione di cessione del credito e stipulazione di un successivo contratto di locazione del bene immobile, lascerebbe intendere che entrambi quei negozi, avrebbero  rappresentato lo strumento per eludere le ragioni del creditore pignorante.

Quindi il Tribunale nel dare corso all’ordinanza di assegnazione  ha ritenuto correttamente, che lo scopo paratico della cessione del credito tra debitore e terzo, consistente nell’estinguere l’obbligo di pagamento del canone oggetto del pignoramento, risultava essere inesistente, poiché il godimento dell’immobile, costituiva sin dall’origine, parte integrante del comodato d’azienda ed in esso rientrante ad ogni effetto, senza necessità di ulteriori negozi ad esso correlati.

La Corte di Cassazione, rigettando la censura, sottolinea che l’impugnazione è da respingere in quanto la causa del negozio di cessione del credito è inesistente e non nulla e/o in frode alla legge.

La questione primaria, di cui al primo motivo di ricorso, mira  quindi a censurare la presunta illegittima assegnazione del credito, poiché la cessione di questo veniva considerata seguente all’inizio della fase esecutiva e dunque non opponibile al creditore. L’argomentazione di parte ricorrente si focalizza sull’applicazione da parte del giudice dell’esecuzione dell’istituto del contratto in frode ai creditori ex art. 1343 cc. Tale assunto non è condiviso dalla Suprema Corte. Un contratto, perché possa dirsi in frode ai creditori deve, non solo avere come risultato la lesione degli interessi di questi, ma deve anche avere una motivazione illecita. Il contratto in oggetto, tuttalpiù poteva essere considerato simulato. La strada del contratto simulato non è stata quella seguita dal Tribunale nella sentenza  impugnata. La Corte, chiarendo le reali intenzioni del Tribunale, suggerisce tale motivo: poiché nessun’altro contratto è stato prodotto, al di fuori di quello di comodato dell’azienda, – per tale da considerarsi ex art. 2555 c.c. il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore nell’esercizio dell’attività commerciale – è da ritenersi che anche il bene oggetto dei presunti canoni di locazione (costituenti il credito ceduto), rientri nell’ambito di applicazione dell’unico contratto prodotto, per l’appunto il comodato. Fatto che avvalora la tesi della mancanza di causa del contratto di cessione del credito, risulta la sua stipula a ridosso (otto giorni dopo) della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. Non solo, anche il contratto di locazione dell’immobile è stato concluso solo un mese dopo l’ordinanza di assegnazione.

Estensione dell’interpretazione sistematica del n.9 dell’articolo 2643 c.c., anche ai corrispettivi per l’affitto di un’azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile

Riguardo le ulteriori censure dedotte dal ricorrente, la Corte ha avvisato la necessità, data la mancanza di precedenti, di trattare il tema ed  interpretare sistematicamente l’articolo 2643 c.c. n.9

Tale norma al n.9 si occupa degli atti soggetti a trascrizione, con specifico riferimento ad “atti e sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni”.

Premesso che relativamente alla fattispecie in esame, la Corte ha rimarcato che la censura non coglieva nel segno, in quanto la cessione del credito risultava inopponibile al creditore procedente perché non debitamente trascritta ex art. 2918 e 2643 c.c. n.9, facendo richiamo alla nozione di affitto di azienda, ha affermato che in essa, si può ricondurre agevolmente la locazione ex art. 1615 c.c. della “cosa produttiva”, mobile o immobile che sia,  con il che la Corte ha fornito il seguente nuovo principio di diritto:

“L’art. 2643 n.9 cod. civ., là dove dispone che sono soggetti all’onere della trascrizione ‘gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni’, si riferisce anche ai corrispettivi per l’affitto di un’azienda, fra i cui beni sia compreso un immobile, in quanto la figura dell’affitto di azienda, di cui all’art. 2562 cod. civ. è riconducibile a quella fattispecie di locazione indicata dall’art. 1615 cod. civ. con l’espressione ‘gestione e godimento della cosa produttiva’ e, pertanto, la nozione di ‘fitto’, di cui al detto n.9 è idonea a comprendere anche il corrispettivo dell’affitto di azienda.”

La necessità di operare il ridetto chiarimento in via sistematica, da parte della Corte, nasceva dalla circostanza che strettamente interpretata la parola “fitto”, nel contesto del n.9 ove viene altresì fatto riferimento a “pigioni”, portava ad escludere dall’applicazione della norma e quindi dall’obbligo della trascrizione la figura dell’affitto di azienda, fra i cui beni era ricompreso un immobile.

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