15 Gennaio 2019

Accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro del contratto di prestazione di opera professionale

di Evangelista Basile Scarica in PDF

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 16 novembre 2018, n. 29646

Rapporto di lavoro – Mancata necessità di giustificare le assenze prolungate – Natura subordinata – Esclusione – Lavoro autonomo

MASSIMA

Anche in rapporto libero professionale esistono dei poteri di etero conformazione e di controllo ed obblighi di diligenza e di osservanza delle istruzioni nell’esecuzione delle prestazioni dedotte nel contratto. Il potere gerarchico, che invece costituirebbe un indice della natura subordinata del rapporto, non può desumersi dalle semplici direttive di carattere generale ma dovrebbe manifestarsi con ordini specifici e reiterati e con l’inserimento effettivo del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

COMMENTO

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è espressa sulla questione concernente la natura del rapporto intercorso tra le parti, rigettando il ricorso della lavoratrice che impugnava la sentenza della Corte territoriale. Quest’ultima aveva ritenuto il rapporto tra la società e la lavoratrice di natura libero professionale, non solo per il fatto di essersi trattato di un rapporto lavorativo con previsione di compenso forfetario, scarsità di impegno lavorativo e possibilità per la lavoratrice di farsi sostituire da altri professionisti, ma anche per mancata prova delle deviazioni dallo schema contrattuale che prevedeva la natura autonoma del rapporto. La Cassazione ha precisato che la qualificazione data dalle parti al contratto non può assumere valore dirimente a fronte di elementi fattuali quali la previsione di un compenso fisso, di un orario di lavoro stabile e continuativo, il carattere delle mansioni o il collegamento tecnico, organizzativo e produttivo tra la prestazione svolta e le esigenze aziendali e ha precisato che il potere gerarchico e direttivo non può, tuttavia, esplicarsi in semplici direttive di carattere generale (compatibile con altri tipi di rapporto). In particolare, il potere gerarchico e direttivo deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch’esso compatibile con altri tipi di rapporto) ma deve manifestarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale. Nel casi di specie, per quanto si può desumere dalla sentenza e come aveva precisato anche la Corte Territoriale, risultava invece una gestione autonoma degli orari da parte della donna e, soprattutto, la mancanza di giustificazione delle assenze, mai seguita da provvedimenti disciplinari in caso di prolungamento delle stesse. Per tutto quanto sopra la Cassazione ha rigettato il ricorso ed affermato la cortezza delle osservazioni della Corte Territoriale sulla natura autonoma del rapporto in questione.