19 Luglio 2016

Brevi note sulle nuove norme in materia di espropriazione contenute nella legge 30 giugno 2016 n. 119, di conversione del c.d. “decreto banche” 3 maggio 2016, n. 59

di Salvatore Ziino Scarica in PDF

Il c.d. decreto banche, approvato dal Governo subito dopo il crac di quattro istituti di credito (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche e Cassa di Risparmio di Chieti) è stato convertito in legge. Vengono esaminate alcune delle principali novità relative al processo di espropriazione forzata.

  1. La legge 30 giugno 2016 n. 119 (pubblicata nella G.U. del 2 luglio 2016 n. 153) ha convertito il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, che contiene “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali; nonchè a favore degli investitori delle banche in liquidazione”.
    Il d.l. n. 59/2016, soprannominato “decreto banche”, è stato esaminato nel focus di Farina, P., Le modifiche urgenti all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016, n. 59, in EcLegal 23 maggio 2016.
    A seguito della conversione appare utile tornare sull’argomento.
  1. Ricordiamo innanzitutto che il d.l. n. 59/2016 ha introdotto due nuove forme di garanzia dei finanziamenti alle imprese: il pegno non possessorio e il trasferimento sospensivamente condizionato del bene immobile a scopo di garanzia (artt. 1 e 2 d.l. n. 59/2016).
    Le nuove forme di garanzia sono accompagnate da disposizioni a contenuto processuale e introducono nuove forme di espropriazione, che non vengono esaminate in questo articolo.
    È stato pure modificato l’art. 2929 bis c.c., che regola la espropriazione dei beni oggetto di atti a titolo gratuito (art. 4 comma i bis d.l. n. 59/2016).
    Il d.l. n. 59/2015 è intervenuto, per l’ennesima volta, sulla legge fallimentare (v. art. 6 d.l. n. 59/2016) ed ha introdotto forme di indennizzo (alquanto limitate) in favore di alcune categorie di “investitori” che avevano acquistato strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche insolventi (art. 8 ss. d.l. n. 59/2016).
    Andremo adesso ad esaminare alcune nuove disposizioni in materia di espropriazione forzata, con qualche cenno alla disciplina transitoria.
  1. Una prima novità, che trova applicazione per tutte le espropriazioni che sono iniziate dopo il 3 luglio 2016 (ovvero il giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione: cfr. art. 4, terzo comma, d.l. n. 59/2016), riguarda l’introduzione di un termine di decadenza per proporre opposizione all’esecuzione.
    In particolare, l’opposizione all’esecuzione può essere proposta soltanto fino al momento in cui viene “disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a lui non imputabile” (art. 615, secondo comma, c.p.c., modificato dall’art. 4, primo comma, lett. l, d.l. n. 59/2016).
    Il legislatore ha pure stabilito che il debitore (o il terzo assoggettato ad espropriazione) venga avvertito della esistenza di questo termine di decadenza.
    L’avvertimento deve essere inserito nell’atto di pignoramento.
    Di conseguenza, nell’art. 492, terzo comma, c.p.c., è stata aggiunta la seguente frase: “il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile” (art. 4, primo comma, lett. b, d.l. n. 59/2016).
    Il nuovo termine di decadenza riguarda soltanto l’opposizione all’esecuzione nel corso della “espropriazione”. Nel caso di esecuzione in forma specifica l’obbligato conserva la facoltà di proporre l’opposizione durante il corso dell’intera procedura.
    Nel caso di espropriazione di crediti il termine finale è costituito dal momento in cui viene emessa l’ordinanza di assegnazione, che peraltro segna la conclusione del processo esecutivo (cfr. Cass. 6 dicembre 2011, n. 26185).
    Ben più gravi sono le conseguenze della nuova norma nel caso di espropriazione mobiliare ed immobiliare, perchè il debitore si vede costretto ad assistere inerme alla vendita dei suoi beni senza potere sollevare contestazioni sul diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.
    La nuova norma suscita alcune riflessioni.
    Potrebbe accadere che l’esecuzione venga coltivata da creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo: in questo caso il nuovo termine di decadenza non dovrebbe trovare applicazione.
    Inoltre appare ragionevole prevedere che i debitori continueranno a proporre opposizione all’esecuzione dopo che è stata disposta la vendita, assumendo di avere appreso soltanto nel corso del processo esecutivo fatti nuovi, che fondano l’opposizione.
    Va pure ricordato che, secondo la giurisprudenza, il difetto del titolo esecutivo è rilevabile in ogni stato e grado del processo; pure nella fase della distribuzione del ricavato il giudice dell’esecuzione deve verificare la esistenza del titolo.
    Pertanto, almeno entro certi limiti, il debitore potrà invocare il rilievo di ufficio del giudice dell’esecuzione.
  1. Altra importante novità riguarda il provvedimento con cui viene ordinata la liberazione dell’immobile pignorato.
    Questo provvedimento era definito dall’art. 560 c.p.c. “non impugnabile” e la giurisprudenza aveva affermato che esso era soggetto ad opposizione agli atti esecutivi (per tutte Cass. 17 dicembre 2010, n. 25654).
    Il nuovo testo dell’art. 560 c.p.c. stabilisce espressamente che il provvedimento che dispone la liberazione del bene pignorato è “impugnabile per opposizione agli atti esecutivi” (l’uso della preposizione “per” lascia dubbiosi).
    La liberazione deve avvenire “senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente”.
    Il rimedio della opposizione agli atti esecutivi viene esteso ad eventuali terzi che vantino “la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura”.
    Per questi terzi “il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento” (art. 560, terzo comma, c.p.c., modificato dall’art. 4, primo comma, lett. d, 01).
    Viene così introdotto anche per i terzi il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione per impugnare, con opposizione agli atti esecutivi, il provvedimento che ordina la liberazione dell’immobile pignorato.
    Dopo il decorso di questo termine, il terzo decade dalla facoltà di proporre l’opposizione agli atti esecutivi e il custode potrà agire per il rilascio senza temere impugnazioni del titolo.
    Tuttavia va ricordato che il terzo, che vanti diritti reali sul bene pignorato, ha facoltà di proporre opposizione di terzo all’esecuzione. Analoga azione spetta ai titolari di diritti personali che siano prevalenti sul diritto del creditore procedente.
    La nuova disposizione non potrà impedire di proporre opposizioni di terzo e quindi avrà effetti limitati.
    La disciplina transitoria prevede che la norma appena esaminata “si applica agli ordini di liberazione disposti, nei procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 4, comma 4, d.l. n. 59/2016).
  1. L’art. 560, quarto comma, c.p.c., stabilisce che il provvedimento di liberazione dell’immobile viene “attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario a o dell’assegnatario se questi non lo esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68”.
    Viene così recepita la prassi di alcuni tribunali che consentono al custode di immettersi coattivamente nel possesso del bene pignorato senza necessità di rispettare le forme dell’esecuzione per rilascio.
    Il custode non deve neppure chiedere la partecipazione dell’Ufficiale Giudiziario e può essere autorizzato dal giudice dell’esecuzione ad utilizzare la forza pubblica.
    Se il custode rinviene beni mobili che “non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.
    In questo modo diventa estremamente agevole liberare il bene immobile ed evitare comportamenti ostruzionistici del debitore.
    Il nuovo sistema è molto più snello ed efficace di quello previsto dall’art. 609 c.p.c. (come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132) in materia di esecuzione per rilascio, che continua a prevedere obblighi di custodia a carico del soggetto che procede al rilascio e non consente di considerare abbandonati i beni, che non vengono asportati dall’obbligato.
    La disciplina transitoria non si occupa di questa disposizione, che pertanto è immediatamente applicabile.
  1. Il d.l. n. 59/2016 ha stabilito che, con l’istanza di vendita, il giudice dell’esecuzione, “salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura” deve stabilire che “il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonchè il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche nel rispetto della normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice” (art. 569, quarto comma, c.p.c. che, ai sensi dell’art. 4, quinto comma, d.l. n. 59/2016, si applica alle vendite che saranno disposte dopo il decorso di novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia che attesta la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche).
    In questo modo il legislatore manifesta un favor per la vendita con modalità telematica.
  1. Altra importante novità è la “assegnazione a favore di un terzo”.
    Nell’art. 588 c.p.c. viene stabilito che il creditore può presentare istanza di assegnazione “per sé o a favore di un terzo”.
    L’art. 590 bis c.p.c. (che trova applicazione solo nelle procedure iniziate successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione cfr. art. 4, sesto comma, d.l. n. 59/2016) stabilisce che il creditore assegnatario entro cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione o dalla sua comunicazione (se reso fuori udienza) deve dichiarare il nome “del terzo a favore del quale deve essere trasferito l’immobile depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore”.
    Una caratteristica di questo nuovo istituto sta nella precisazione secondo la quale “in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell’istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore”.
    In forza di questa disposizione il creditore sembra essere l’unico soggetto tenuto al pagamento del conguaglio; il terzo riceverà il bene immobile in forza dei rapporti interni con il creditore assegnatario.
  1. La legge di conversione ha nuovamente modificato l’art. 591 c.p.c., che regola i ribassi nelle vendite immobiliari.
    Il nuovo testo stabilisce che nel caso di mancata vendita, se non vi sono domande di assegnazione, il giudice può stabilire “diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà”.
    Nella Relazione al decreto legge la disposizione viene illustrata nei seguenti termini: “si prevede la facoltà per il giudice, al terzo tentativo di vendita andato deserto e in mancanza di istanza di assegnazione, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino alla metà”.
    Nel corso dei lavori preparatori il ribasso “fino alla metà” è stato subordinato a quattro tentativi di vendita.
    La norma ha dato luogo a diverse interpretazioni.
    Secondo una lettura, il ribasso non dovrebbe comunque superare la metà del valore di stima (vedi Farina, P., Le modifiche urgenti all’espropriazione forzata nel d.l. 3 maggio 2016, n. 59, in EcLegal 23 maggio 2016).
    Tuttavia sembra da preferire l’interpretazione fondata sul significato letterale della norma, che consente di calcolare il ribasso sul precedente prezzo base: pertanto il prezzo può scendere ben oltre la metà del valore del bene.
    Il prezzo di vendita del bene pignorato, quindi, è indipendente rispetto al valore di stima e deve essere stabilito dal mercato, ovvero dall’incontro tra domanda ed offerta (su questi principi, v. Cass. 21 settembre 2015, n. 18451, con nota di Farina, P., Il (limitato) potere del giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita forzata nella più recente interpretazione della Cassazione, in Eclegal 26 ottobre 2015).
    Il nuovo testo dell’art. 591 c.p.c. ha immediata applicazione anche nelle procedure esecutive pendenti e la disciplina transitoria stabilisce che, per il computo del numero degli esperimenti di vendita, si tiene conto anche degli esperimenti di vendita che si sono svolti prima dell’entrata in vigore del decreto legge.
  1. Molte altre novità dovrebbero essere esaminate; ci limitiamo a segnalarne alcune:
    – vengono introdotti i riparti parziali nelle espropriazioni immobiliari (art. 596, primo comma, c.p.c.);
    – i creditori aventi diritto all’accantonamento o contestati possono partecipare alla distribuzione del ricavato se presentano una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (art. 596, comma 2, c.p.c., introdotto dall’art. 4, primo comma, lett. i-bis, d.l. n. 59/2016);
    – presso ciascuna corte di appello viene istituita una commissione chiamata a tenere ed aggiornare l’elenco dei professionisti, che provvedono alle operazioni di vendita. La composizione della commissione sarà disciplinata con decreto del Ministro della giustizia (art. 179 ter, disp. att. c.p.c.);
    – i professionisti delegati dovranno assolvere obblighi formativi, che saranno stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento saranno fissate dalla Scuola superiore della magistratura sentiti il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale notarile;
    – viene istituito il “Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi” (art. 3 del d.l. n. 59/2016).
    Si tratta di un registro elettronico, che avrà una sezione ad accesso pubblico e gratuita e una sezione ad accesso riservato.

Nel registro saranno pubblicate informazioni e documenti relativi:
a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare;
b) alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa di cui alla legge fallimentare;
c) ai procedimenti di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis della legge fallimentare, nonché ai piani di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese;
d) alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
e) alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti, di piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla l. 27 gennaio 2012, n. 3.

Restano escluse soltanto le espropriazioni mobiliari e presso terzi.

Nella sezione ad accesso pubblico saranno rese disponibili in forma elettronica, le informazioni e i documenti di cui all’art. 24, par. 2, del Regolamento (UE) 2015/848, relativo alle procedure di insolvenza, e le altre informazioni rilevanti in merito ai tempi e all’andamento di ciascuna procedura o strumento.

Le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dell’art. 24 par. 2 del Reg. (UE) 2015/848, riguardano la data di apertura della procedura d’insolvenza, il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza e il numero di causa, il tipo di procedura, i dati relativi al debitore, il nome, il recapito postale o l’indirizzo di posta elettronica del soggetto incaricato della amministrazione dei beni, il termine per l’insinuazione dei crediti, il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d’insolvenza o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.

Per quanto riguarda le procedure di espropriazione forzata immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico saranno rese disponibili in forma elettronica le informazioni e i documenti che saranno individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il registro consentirà di acquisire importanti informazioni in modo semplice, ma si potrà apprezzare la sua utilità soltanto dopo che esso entrerà concretamente in funzione.

Per conoscere le modalità di accesso si attendono inoltre i decreti del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle Finanze e sentita la Banca d’Italia, che dovranno emettere le disposizioni per la attuazione del registro e dovranno pure individuare i soggetti tenuti ad effettuare la pubblicazione delle informazioni e dei documenti.